ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CREATTIVITÀ”
STATUTO
Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
a - E’costituita in Mondovì l’Associazione di volontariato denominata “Creattività” con sede legale in via dei Bertoni 4
a bis - La sede legale è variata ed è ora in Piazza S. Maria Maggiore 6, Mondovì.
b - L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
c - La durata dell’associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 9
d - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di promuovere e agevolare la socializzazione di ragazzi disabili, anche medio-gravi, proponendo e sviluppando attività pratiche e manuali che possano soddisfare alcune delle loro aspettative. Si propone, inoltre, di fornire supporto, assistenza e informazioni utili ai nuclei famigliari coinvolti dalla problematica.
In particolare l’Associazione si prefigge di:
evitare la frustrazione derivante dal grande divario tra aspettative dei ragazzi seguiti e mezzi per realizzarle;
stimolare curiosità e autostima dei ragazzi in modo da impedire la caduta nella depressione e la chiusura al mondo esterno;
offrire occasioni in cui i giovani disabili si sentano utili, producendo qualcosa di tangibile da mostrare e utilizzare;
mantenere vive le relazioni interpersonali che di solito terminata la frequenza scolastica svaniscono;
offrire sollievo alle famiglie dei disabili fornendo supporto ed assistenza attraverso l’aiuto dei volontari.
b) In particolare per la realizzazione delle finalità prefisse e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività si propone di svolgere a titolo esclusivamente gratuito le seguenti attività:
svolgere attività di sensibilizzazione e di informazione alla popolazione per promuovere il problema della disabilità e soprattutto per divulgare i problemi che i ragazzi devono affrontare durante l’età post scolare. con incontri, convegni, manifestazioni, partecipazione ad eventi, pubblicazione di materiale informativo e promozionale, ecc);
organizzare e promuovere laboratori di attività manuali e pratiche volte all’intrattenimento e all’occupazione dei ragazzi disabili; in particolar modo per coloro che hanno scarse capacità manuali in modo da sviluppare in loro una certa abilità (laboratori di riciclo, realizzazione oggettistica, laboratori di scrittura, attività creative, ecc.);
attivare la formazione di gruppi che aiutino le famiglie dei ragazzi disabili a organizzare pomeriggi di intrattenimento, educazione, sostegno, in modo da realizzare momenti di sollievo per coloro che già quotidianamente si occupano di un giovane disabile.
Le attività elencate verranno effettuate con la rotazione di vari volontari, con diverse personalità e interessi in modo da presentare ai disabili ambiti e stimoli differenti
c) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
d) L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
Art. 3 - Natura
L’associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Art.4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.
a - Il patrimonio è costituito da:
beni mobili
da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all’associazione.
b - L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative e contributi degli aderenti;
contributi di privati;
donazioni
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
c - L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1°gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone, per l’approvazione, all’assemblea dei soci, entro il mese di aprile.
Art.5 - Membri dell’associazione.
a - Il numero degli aderenti è illimitato.
b - Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo dell’associazione.
c - Possono far parte dell’associazione, oltre gli stessi, tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.
d - Diventano soci effettivi dell’associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’assemblea.
Art.6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.
a - L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
b - Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’assemblea in seduta ordinaria.
c - Dalla qualità di socio si decade:
1. per decesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto.
d - L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
e - Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.
f - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art.7 - Doveri e diritti degli associati.
a - I Soci sono obbligati:
ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
b - I Soci hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
a partecipare all’assemblea con diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, per lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
ad accedere alle cariche associative.
c - Adesione:
l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.
Art.8 - Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)
il Collegio dei Probiviri (facoltativo)
Art.9 - L’Assemblea
a- L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
b- L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente;
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, ove previsti;
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
approva lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
delibera l’entità della quota associativa annuale;
delibera l’esclusione degli associati;
si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
c- L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.
d- L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
e- L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
f- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.
g- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
h- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
i- L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
l- I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.
Art.10 – Il Consiglio Direttivo
a-Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove… I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
b- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
c- Al Consiglio Direttivo spetta di:
1.curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2.provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
3.nominare, il Vicepresidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
4.deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5.provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci.
d-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
e-Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
f-I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.
Art.11 – Il Presidente
a-Al Presidente nominato dall'Assemblea è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
b- Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.
c-Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell’Associazione.
Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea, anche esterni all’Associazione e dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori, che alla Prima riunione eleggono il Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.
E’ previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.
Art.13 – Il Collegio dei Probiviri (ove previsto)
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell’Associazione.
Art.14 – Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.
Art.15 – Intrasmissibilità della quota associativa
La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art.16 – Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art.17 – Norma finale
In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art.18 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Il Segretario Il Presidente
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Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266 del 1991